FAQ

Normativa di riferimento:

DPR 396/2000 - CODICE CIVILE

Mezzi e modalità di comunicazione esito finale:

La dichiarazione va fatta dal padre o dalla madre (entrambi in caso di figlio naturale per procedere al riconoscimento di filiazione e nel caso di genitori stranieri che non possono comprovare la loro unione in matrimonio), o da chi ha assistito al parto, entro tre giorni presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale o della Casa di Cura dove è avvenuta la nascita; entro dieci giorni presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza dei genitori o nel Comune dove è avvenuto il parto. Presentarsi con l’attestazione di nascita rilasciata dal centro di nascita e un documento di riconoscimento. Rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile. La redazione e la sottoscrizione dell’atto sono immediate e non comportano alcun costo

Modalità di avvio:

Istanza di parte

Termini di conclusione:

generalmente rilascio immediato - termine massimo entro 48 h. se richiesta da cittadino non residente il termine dipende dal momento del rilascio del nulla osta dal comune di residenza - se comune non presente in ANPR

Normativa di riferimento:

Il Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, recante ”Prime disposizioni urgenti per l’economia”, ha introdotto nuove disposizioni in materia di carte d’identità. In particolare è stato soppresso il limite minimo di età per il rilascio, precedentemente fissato in anni quindici. Attualmente è previsto che la carta d’identità rilasciata ai minori di anni tre abbia una validità di tre anni e, per quelli d’età compresa fra i tre ed i diciotto, di cinque anni. Resta invariata la durata decennale per quelle rilasciate ai maggiorenni. Lo stato civile è indicato solo su richiesta esplicita e sottoscritta dell’interessato. Le carte d’identità con scadenza dal 26.06.2008 in poi potranno essere aggiornate, affinché abbiano validità decennale, con un timbro riportante la nuova data di scadenza, che verrà posticipata di ulteriori cinque anni (non sono necessarie, pertanto, le 3 fotografie che servono solo in caso di nuovo rilascio). Alcuni stati quali, al momento, Svizzera, Croazia, Egitto, Turchia, Tunisia, Bosnia-Erzegovina, Romania, Bulgaria, Macedonia non riconoscono la validità del timbro di proroga e pertanto, qualora si intendesse viaggiare in tali Paesi, è consigliabile l’utilizzo del passaporto o il nuovo rilascio della carta d’identità. Per i cittadini stranieri e per chi ha impedimenti all’espatrio la carta dì identità è esclusivamente un documento identificativo.

Mezzi e modalità di comunicazione esito finale:

Per il rilascio o il rinnovo di quella scaduta occorre presentarsi personalmente all’Ufficio Anagrafe muniti di 3 fotografie formato tessera, recenti ed uguali fra loro e della vecchia carta d’identità (in caso di furto o smarrimento è necessaria la denuncia presentata ai Carabinieri o alla Polizia locale). Può essere rinnovata anche nei sei mesi antecedenti la data della scadenza. Nel caso in cui il richiedente sia minorenne è necessario che i genitori sottoscrivano l’assenso ai fini della validità del documento per l’espatrio, oltre alla dichiarazione di assenza di motivi ostativi, ai sensi del D.P.R. n. 649/4974. La carta d’identità dovrà riportare la firma del titolare che abbia già compiuto i dodici anni. Per i minori di quattordici anni la validità all’espatrio è subordinata alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato – su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla questura – il nome della persona o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato, analogamente a quanto previsto per il passaporto. Il costo del rilascio è di € 7,00, mentre il costo del duplicato è di € 10,84.

Modalità di avvio:

Istanza di parte

Termini di conclusione:

generalmente rilascio immediato - termine massimo entro 48 h

Mezzi e modalità di comunicazione esito finale:

rilascio immediato

Modalità di avvio:

Istanza di parte

I cittadini potranno presentare, nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti, le seguenti dichiarazioni anagrafiche: Dichiarazione di residenza con provenienza da altro Comune o dall’estero, Dichiarazione di residenza di cittadini italiani iscritti all’AIRE con provenienza dall’estero, Dichiarazione di cambiamento di abitazione nell’ambito del Comune, Iscrizioni per altri motivi, Dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero utilizzando esclusivamente i moduli conformi a quelli pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune.

Dove rivolgersi per presentare le dichiarazioni anagrafiche:
- personalmente allo sportello anagrafe del Comune;
- via fax, al numero 035829268;
- con raccomandata all'indirizzo: Comune di Ranzanico Piazza Dei Caduti 1 – 2460 Ranzanico (BG) apponendo sulla busta la dicitura “Variazione Anagrafica";
- con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo@comuneranzanico.legalmail.it;
- per via telematica secondo una delle seguenti modalità:
a) la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale;
b) l’autore deve essere identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica,della carta nazionale dei servizi, o in ogni caso con strumenti che consentono l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) la dichiarazione deve essere trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente;
d) la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente e la copia del documento di identità del richiedente devono essere acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Requisiti:
- dimora abituale nel territorio comunale, presso l’indirizzo indicato nella dichiarazione;
- regolarità del soggiorno (i cittadini extracomunitari ovvero non appartenenti all’Unione Europea all’atto della richiesta di iscrizione anagrafica devono esibire documenti che comprovino la regolarità del soggiorno).

Chi può rendere la dichiarazione:
- ciascun componente della famiglia per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela;
- si tratta di convivenza anagrafica (un insieme di persone coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili aventi dimora abituale nello stesso Comune), la dichiarazione viene resa dal "responsabile della convivenza".

Documenti richiesti:
- istanza di dichiarazione anagrafica sottoscritta da tutti i componenti maggiorenni (nella impossibilità,deve essere conferito specifico mandato a chi presenta la dichiarazione, ai sensi dell’art. 38-bis D.P.R. n. 445/2000);
- copia del documento di riconoscimento del dichiarante e delle persone che, insieme al richiedente, trasferiscono la residenza;
- codice fiscale di tutti i componenti la famiglia;
- in caso di trasferimento dall’estero, se il trasferimento concerne anche la famiglia, atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza in regola con le disposizioni in materia di legalizzazione e traduzione;
- estremi della patente di guida italiana e delle targhe dei mezzi (autoveicoli, rimorchi, moto e ciclomotori) intestati a tutte le persone che chiedono il cambio necessari ai fini dell'aggiornamento degli archivi della Motorizzazione e del successivo invio delle etichette con l'indicazione del nuovo indirizzo da applicare sui documenti sopra indicati.
- documenti attestanti la regolarità del soggiorno, ovvero:
- titolo di soggiorno in corso di validità;
- o fotocopia del permesso scaduto e ricevute attestante l'avvenuta domanda di rinnovo entro i termini di legge;
- oppure, in caso di attesa di rilascio del primo permesso per lavoro subordinato: contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, ricevuta rilasciata dall’Ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso nonché della domanda di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico dell’Immigrazione;
- oppure, in caso di attesa di rilascio del permesso per ricongiungimento familiare: visto d’ingresso sul passaporto, ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno e fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico dell’Immigrazione;
- oppure in caso di richiesta di iscrizione al fine del riconoscimento o del riacquisto della cittadinanza italiana: passaporto con visto d’ingresso se previsto, dichiarazione di presenza, documenti attestanti il possesso dei requisiti per il riconoscimento o il riacquisto della cittadinanza italiana.
Si ricorda che il minore straniero adottato o in affido preadottivo NON necessita di permesso o carta di soggiorno.

Descrizione e tempi del procedimento:
La decorrenza giuridica del cambio di residenza o di variazione anagrafica decorrerà dalla data di presentazione della dichiarazione.
Entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione, il richiedente sarà iscritto in anagrafe come da dichiarazione e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni “documentate”.
In caso di iscrizione da altro Comune la pratica viene trasmessa, entro 2 giorni lavorativi dalla dichiarazione resa o inviata secondo le modalità sopra descritte, al Comune di provenienza per la relativa cancellazione e la conferma dei dati anagrafici.
In caso di iscrizione dall’estero, entro 2 giorni lavorativi dalla dichiarazione resa o inviata secondo le modalità sopra descritte si provvederà all’iscrizione anagrafica.
L'ufficio anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o variazione anagrafica mediante il Corpo di Polizia Municipale e trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione anagrafica si intende confermata (silenzio-assenso, art. 20 legge n. 241/1990).
Qualora non venga accertata la dimora abituale e/o accertata la mancanza dei requisiti, il cittadino verrà informato del possibile rigetto dell’istanza, invitandolo contestualmente a produrre memorie scritte e/o contro deduzioni che consentano di rivalutare la posizione anagrafica. Se nonostante i nuovi elementi forniti o, in caso di mancato riscontro, venisse confermato il diniego, il procedimento verrà annullato e l’interessato sarà cancellato dall’anagrafe con effetto retroattivo e posto nella posizione anagrafica precedente alla richiesta di iscrizione o cancellazione o di cambiamento di abitazione o di variazione anagrafica richiesta.
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 i quali dispongono, rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti dalla dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.

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